Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È sempre consentito l'uso di spogliatoi, previa adeguata sanificazione dei locali, secondo le modalità individuate nelle linee guida di cui al primo periodo. Conseguentemente, la validità delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.