Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei territori collocati in zona gialla, cessano di avere efficacia i limiti orari di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020.
Conseguentemente:
a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nella zona gialla e,;
b) sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4
(Attività dei servizi di ristorazione)
1. Dal 15 maggio 2021, nella zona gialla, sono consentite senza limiti di orario le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche con consumo al tavolo, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.