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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3045

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2021  [ apri ]
2.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, è altresì consentito l'accesso di parenti e visitatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, a strutture ospedaliere, di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui al Capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e nelle strutture residenziali socio-assistenziali. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
  3. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.