Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Sospensione procedure di demolizione della prima casa)
1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio disposti dalla autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a prima casa di abitazione da nuclei familiari i cui membri non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi.
2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il tribunale civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e di rilascio sospesa ai sensi del comma 1, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.