All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:
Art. 11-decies.1.
(Proroga per l'adeguamento alle disposizioni antincendio previste per le strutture ricettive all'aperto)
1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2021».