All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:
Art. 11-terdecies.
(Proroga di misure urgenti per i concessionari)
1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».