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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.01.93. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3045

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2021  [ apri ]
0.11.01.93.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Sospensione cashback)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono sospese fino al 1° gennaio 2023. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al periodo precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le risorse residue per l'anno 2021 ed i 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 190, sono destinate, al fine di ristorare le attività operanti nel settore del turismo, al fondo di cui all'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

em. 11.01.