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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.01.69. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3045

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2021  [ apri ]
0.11.01.69.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1.
(Proroga del blocco dei protesti)

  1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 settembre 2021».
  2. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

em. 11.01.