All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente a quanto previsto dal comma 2-bis, è prorogato al 30 giugno 2022.
1-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico, le procedure semplificate di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, si applicano alle installazioni di impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, nonché alle installazioni di infrastrutture di rete di comunicazione elettronica.»