All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:
Art. 11-decies.1
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e limitatamente alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entro il 7 ottobre 2021.».