All'emendamento del Governo 11.01, capoverso Art. 11-undecies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile 2023»
b) dopo le parole: «nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» aggiungere le seguenti: «e ai comuni sede di presidio ospedaliero il cui territorio è classificato come zona sismica ad alto rischio (zona 1) anche se non facenti parte del cratere sismico».