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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.01.18. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3045

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2021  [ apri ]
0.11.01.18.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, al capoverso Art. 11-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di disciplinare il lavoro agile nel settore privato, alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

   «Art. 19. – 1. L'adesione al lavoro agile da parte del lavoratore è sempre volontaria, a eccezione dei casi di cui al comma 2, ed è concordata mediante accordo con il datore di lavoro, in base alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale.
   2. Nei casi di inaccessibilità o di inutilizzabilità temporanea della sede aziendale ovvero in tutti i casi in cui, per calamità naturali o per emergenze sanitarie, dichiarate con legge dello Stato, il lavoratore sia impossibilitato a raggiungere la sede aziendale ovvero ad accedervi, il datore di lavoro può ricorrere al lavoro agile al fine di garantire la continuità del processo produttivo e lavorativo.
   3. L'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, di cui al comma 1, è stipulato per iscritto e regola l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale.
   4. Ai fini dello svolgimento del lavoro agile, il datore di lavoro concorda con il lavoratore, nel rispetto della legge e della contrattazione nazionale e secondo le modalità di cui al comma 5, lettera a), le mansioni da svolgere e gli obiettivi da conseguire, nonché il monte ore da dedicare a ciascuna attività, secondo programmi trimestrali, mensili e settimanali.
   5. Ai fini del comma 1, l'accordo:

   a) definisce le modalità attraverso le quali redigere i programmi trimestrali, mensili e settimanali di cui al comma 4, nonché il monte ore necessario al lavoratore per svolgere le mansioni previste, nel rispetto della flessibilità del lavoro ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;

   b) definisce le modalità di fornitura da parte del datore di lavoro delle attrezzature, quali arredi e strumenti tecnologici e informatici, necessarie allo svolgimento delle mansioni e al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'accordo e dai programmi trimestrali, mensili e settimanali di cui al comma 4;

   c) unicamente con l'assenso del lavoratore e in base alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, definisce un'integrazione salariale per l'uso della strumentazione tecnologica già in possesso del lavoratore;

   d) definisce, sulla base della contrattazione collettiva nazionale, un'integrazione salariale, che non può essere comunque inferiore al 10 per cento della retribuzione netta, per la copertura dei costi delle utenze dell'energia elettrica, della telefonia fissa e mobile, nonché della connessione alla rete internet;

   e) definisce, sulla base della contrattazione collettiva, le modalità per informare i lavoratori sugli strumenti di videosorveglianza adoperati per gestire l'attività in remoto che, comunque, devono essere strettamente necessari e proporzionali alle attività da svolgere;

   f) definisce le modalità per concordare i momenti di lavoro collettivo, in connessione e comunicazione con l'azienda, da effettuare in orari prestabiliti, rispettando la pausa pranzo, il sabato e la domenica e le regole previste per il lavoro straordinario, al fine di garantire al lavoratore il diritto alla disconnessione.

   6. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
   7. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in questo ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso, nel caso di accordo a tempo indeterminato.
   8. I datori di lavoro che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile presentate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   9. Per garantire il coinvolgimento del lavoratore nei processi produttivi e nelle dinamiche sociali dell'azienda, nonché per assicurargli un'adeguata crescita professionale, nella programmazione di cui al comma 4, è prevista l'alternanza tra periodi di lavoro agile e periodi di lavoro in presenza, prevedendo per quest'ultima modalità di lavoro una durata non inferiore al 40 per cento del monte ore mensile».

em. 11.01.