All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. I termini relativi alle opere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» integrato dall'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e successive integrazioni e modificazioni, sono così prorogati:
a) il termine per il completamento e la rendicontazione delle opere già fissato per 15 ottobre 2021 dal decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione n. 34 del 12 giugno 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021;
b) i termini per l'aggiudicazione esecutiva degli interventi e quello per l'aggiudicazione dello studio di fattibilità per le nuove costruzioni, già fissati rispettivamente per il 30 giugno 2021 e per il 31 agosto 2021 dal decreto ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 163 del 26 novembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021;
c) i termini per l'aggiudicazione degli interventi fissati dal decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione n. 175 del 10 marzo 2020 e dal decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione n. 72 del 25 luglio 2020 a 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per gli interventi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e a 18 mesi per gli interventi eccedenti tale soglia sono prorogati di 12 mesi.