All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:
Art. 11-terdecies.
(Proroga di termini in materia di bioliquidi sostenibili)
1. All'articolo 5 comma 1 lettera ee) della legge 22 aprile 2021, n. 53, al primo periodo le parole «a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 1° gennaio 2024, escludere gradualmente dagli obblighi di miscelazione».