All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:
Art. 11-terdecies.
1. L'esonero previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto per le assunzioni effettuate sino al 30 settembre 2021.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede attingendo alle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.