Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Restano sempre consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 è consentito anche l'asporto. Le attività di cui al presente comma sono consentite nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.