All'emendamento 2.100 del Governo, lettera b), numero 2), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività delle mense, del catering e del banqueting sono consentite anche in forma non continuativa e non contrattualizzata, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.