All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-novies, aggiungere il seguente:
Art. 11-novies.1.
(Proroga interventi finanziati dal Fondo Megalizzi)
1. All'articolo 1, comma 379, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente «2021».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 500.000 euro e al Ministero dell'università e della ricerca per 500.000 euro per il medesimo anno.