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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.01.37. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3045

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2021  [ apri ]
0.11.01.37.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, capoverso Art. 11-quater, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «sono prorogate di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di nove mesi».
  2-ter. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «entro tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque mesi».
  2-quater. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera c) è così sostituita:

   «c) per il settore idrico, al 30 settembre 2021».

  2-quinquies. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.
  2-sexies. All'articolo 51, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «15 novembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 marzo 2021» e le parole «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2021». Conseguentemente, all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: «Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al 30 settembre 2021».
  2-septies. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021.

em. 11.01.