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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.01.165. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3045

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2021  [ apri ]
0.11.01.165.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-quater, aggiungere il seguente:

Art. 11-quater.1
(Proroghe e ulteriori misure urgenti in materia di canoni demaniali)

  1. Le concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le concessioni lacuali e fluviali affidate agli enti privati non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e agli enti del terzo settore, e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono prorogate al 31 dicembre 2033. Al termine del predetto periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «con finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
  3. Fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano enti del Terzo settore le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

em. 11.01.