All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-decies, aggiungere il seguente:
Art. 11-decies.1.
1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente esistenti nelle concessioni, all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2022».