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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.11.01.122. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3045

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2021  [ apri ]
0.11.01.122.

  All'articolo aggiuntivo 11.01 del Governo, dopo il capoverso Art. 11-duodecies, aggiungere il seguente:

Art. 11-terdecies.
(Proroga dei termini in materia di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: «4. Per gli anni 2021 e 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 500». Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

em. 11.01.