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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.02. in Assemblea riferita al C. 3045-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2021  [ apri ]
9.02.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini e di garantire la possibilità anche alle persone che non abbiano potuto ancora avere accesso alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 di ottenere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 senza discriminazione fondate sulle condizioni economiche o finanziarie, sono erogati test antigenici rapidi e test molecolari accessibili, tempestivi e gratuiti su tutto il territorio italiano.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede all'erogazione di test antigenici rapidi e test molecolari gratuiti presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (drive through), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.