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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 3045-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2021  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Impianti di aerazione e sanificazione locali al chiuso)

  1. Al fine di avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia di alcuni sistemi e impianti di aerazione e sanificazione nel contrastare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei locali al chiuso, adibiti ad attività di ristorazione e sportive, è istituito presso il Ministero della salute un fondo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNR, definisce i criteri per individuare i sistemi di aerazione da sottoporre a monitoraggio, le caratteristiche e le modalità di raccolta dei dati e di adesione.
  3. L'attività di monitoraggio dell'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione di cui al comma 1 è effettuata dal CNR e da istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il Ministro della salute destina le risorse, di cui al comma 1, al CNR e agli istituti di ricerca individuati ai sensi del comma 3 per le attività di monitoraggio dei sistemi ed impianti di aerazione di cui al comma 1.
  5. Il CNR e gli istituti di ricerca di cui al comma 3, possono sperimentare nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione per contrastare la diffusione del COVID-19 negli ambienti.
  6. Le attività di ristorazione o sportive, di cui al comma 1, che si dotano di impianti di aerazione e di sanificazione, ai sensi del comma 5, per contrastare la diffusione del COVID-19, possono usufruire di un finanziamento pari all'80 per cento dei costi effettuati.
  7. Il Ministro della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato dell'efficacia dei sistemi di aerazione e di sanificazione utilizzati nei locali adibiti ad attività di ristorazione o di attività sportive ai sensi del comma 1 al fine di contrastare la trasmissione del COVID-19.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.