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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.06. in Assemblea riferita al C. 3045-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2021  [ apri ]
12.06.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Incentivo per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica con emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiori a 130 g/km, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione è riconosciuto un contributo di euro 2.000 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
  3. Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ad invarianze degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche nel conto dei residui, attingendo alle risorse non utilizzate assegnate alle misure previste nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, laddove ciò non sia sufficiente, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.