Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» e dopo le parole: «sono prorogati di novanta giorni» aggiungere le seguenti «dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente: «2-septies. I termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico di cui al comma 2-bis, scaduti tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2-bis».