Dopo l'articolo 11-quaterdecies, aggiungere il seguente:
Art. 11-quaterdecies.1.
1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.