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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-quater.1. in Assemblea riferita al C. 3045-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2021  [ apri ]
11-quater.1.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»
   b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9-bis pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, il riequilibrio finanziario degli enti locali e misure per gli enti locali della zona sisma centro Italia.