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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-octies.2. in Assemblea riferita al C. 3045-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2021  [ apri ]
11-octies.2.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti e del credito d'imposta per investimenti nelle regioni sisma centro Italia.