Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona arancione, lo svolgimento in presenza di fiere, eventi privati e aziendali, cerimonie civili e religiose e ricevimenti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.