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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.58. in Assemblea riferita al C. 3045-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2021  [ apri ]
4.58.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)

  1. Dal 26 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, senza limiti di orario e nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  2. Nelle ipotesi in cui le attività dei servizi di ristorazione di cui al comma 1 non siano possibili all'aperto, per impossibilità oggettiva dovuta alla mancanza di uno spazio esterno attiguo idoneo, le attività sono consentite anche al chiuso, secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
  3. Dal 1o giugno 2021, su tutto il territorio nazionale, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, senza limiti di orario e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  4. Al fine di agevolare le attività di cui al presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono prorogate fino al 31 ottobre 2021.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al commercio ambulante itinerante e alle attività artigiane della ristorazione che effettuano somministrazione non assistita di alimenti e bevande.