Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Attività dei servizi di ristorazione)
1. Nella zona gialla sono consentite le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo, anche a cena, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, è consentita per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'entrata in vigore delle misure previste per la zona gialla fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto.