Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'anno scolastico 2021-22, i termini per la mobilità previsti dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
2. Per l'anno scolastico 2021-2022 e nelle more del rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
3. Dall'anno scolastico 2021-2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-octies capoverso 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2013.
4. Dall'anno scolastico 2021-2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017.