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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.82.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.82.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anni quattordici con le seguenti: anni sedici.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sopprimere il comma 5;

    2) sostituire il comma 6 con il seguente:

   6. I soggetti di cui al comma 2, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 16, nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.;

    3) al comma 7, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ai commi 2 e 5 con le seguenti: al comma 2 e sostituire le parole: anni quattordici con le seguenti: anni sedici;

    4) al comma 10, sostituire le parole: di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2, 3, 6 e 7;

    5) al comma 11, sostituire le parole: 293 milioni con le seguenti: 330 milioni;

   b) all'articolo 3, comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 293,14 milioni con le seguenti: 330,14 milioni.