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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.65.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.65.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche per i periodi corrispondenti alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 2, aggiungere le seguenti: , primo periodo;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, secondo e terzo periodo, da parte di genitori di figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta in luogo della retribuzione, e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione stessa. Per i genitori lavoratori dipendenti, l'indennità di cui al presente comma, aumentata all'80 per cento della retribuzione, è calcolata ai sensi comma 3. Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, l'indennità di cui al presente comma è calcolata, per ciascuna giornata indennizzabile, in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. L'indennità di cui al presente comma è altresì riconosciuta ai genitori lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.;

   c) al comma 8, sostituire le parole: 282,2 milioni di euro con le seguenti: 302,2 milioni di euro;

   d) sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9 si provvede, quanto a 293 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 3 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.