Al comma 2, sostituire le parole da: di figlio convivente minore fino alla fine del comma con le seguenti: , pubblico o privato, anche in regime di part time, del figlio convivente, minore di anni diciotto, può, anche cumulativamente all'altro genitore, nei casi di figlio con gravi disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio nonché alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al presente comma è comunque riconosciuto ai genitori di figli con grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, oppure che risultino ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.