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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.58.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.58.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In alternativa ai bonus previsti al comma 6, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Il congedo è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.