Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.
7-ter. Il beneficio di cui al comma 7-bis è riconosciuto al personale sanitario, al personale delle Forze di polizia, della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, delle Forze armate, della polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente di appartenenza impegnato al contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto.