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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.33.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.33.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni undici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. In caso di figli conviventi di età compresa fra 11 e 14 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.