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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.31.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/04/2021  [ apri ]
2.31. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura;

   b) al medesimo articolo, comma 8, sostituire le parole: 282,8 milioni con le seguenti: 283,2 milioni;

   c) al medesimo articolo, comma 10, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 con le seguenti: commi 1, 1-bis, 2, 3.

   d) al medesimo articolo, comma 11, sostituire le parole: 293 milioni con le seguenti: 293,4 milioni;

   e) all'articolo 3, comma 2, alinea, sostituire le parole: 293,14 milioni con le seguenti: 293,54;

   f) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.