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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.31.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.31.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi «DSA» riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di ogni età, nonché, in linea con la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012, agli alunni con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti dal comma 1 ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio e indipendentemente dallo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile da parte dell'altro genitore, per la durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;

   b) al comma 10, sostituire le parole: commi 1, 2, 3 con le seguenti: commi 1, 1-bis, 2, 3.