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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.26.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.26.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Fino al 30 giugno 2021, il genitore di figlio convivente minore di anni dieci, lavoratore dipendente, anche ove svolga la prestazione di lavoro in modalità agile, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, può chiedere, alternativamente all'altro genitore, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel predetto periodo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale richiesto per le medesime motivazioni;

  Conseguentemente:

   a) al comma 8, sostituire le parole: di cui ai commi da 2 a 7 con le seguenti: di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

   b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

   8-bis. Il beneficio di cui al comma 6-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per le pari opportunità e la famiglia. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.;

   c) al comma 10, sostituire le parole: 6 e 7 si applicano con le seguenti: 6, 6-bis e 7 si applicano;

   d) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

   11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.