Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per tutto il periodo emergenziale, nel caso di sospensione dell'attività didattica l'Amministrazione centrale, le Regioni, gli enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali operano, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione.