Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Per gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale la fruizione sarà valutata anche in relazione alla effettiva possibilità di adozione delle misure necessarie per consentire l'espletamento delle attività correlate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e al contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.