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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.09.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.09.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Flex work in favore delle lavoratrici madri)

  1. In alternativa alla prestazione lavorativa in modalità agile, di cui al comma 1 dell'articolo 2, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative delle dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, secondo le seguenti modalità:

   a) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;

   b) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.