Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Flex work in favore delle lavoratrici madri)
1. In alternativa alla prestazione lavorativa in modalità agile, di cui al comma 1 dell'articolo 2, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative delle dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14, secondo le seguenti modalità:
a) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
b) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.