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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.018.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.018.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aspettativa fino al 30 giugno 2021)

  1. Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore e alle misure indicate all'articolo 2, nei casi riconosciuti al comma 2 dell'articolo 2 ovvero in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, può richiedere un periodo di aspettativa da fruire fino al 30 giugno 2021.
  2. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il periodo di aspettativa non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nei casi indicati al comma 1 anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
  4. La fruizione del beneficio riconosciuto ai sensi del presente articolo fino al 30 giugno 2021 non è cumulabile con altre forme di congedo o aspettativa.
  5. All'individuazione delle patologie specifiche nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.