Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)
1. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato e quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute psichica delle persone detenute o internate, possono essere svolti in presenza, in numero non superiore a quattro al mese, indipendentemente dalle misure restrittive adottate al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.