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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.013.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.013.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della Regione Molise)

  1. Il Commissario ad acta per l'attuazione degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Molise, nominato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, opera con poteri aggiuntivi conferiti dalle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare, nella Regione Molise, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) secondo gli standard delle prestazioni a livello nazionale e garantire il fondamentale diritto alla salute.
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per assicurare la tempestiva ed efficace prosecuzione del piano di rientro, sono attribuite al Commissario ad acta le attività di gestione tecnico-amministrativa di rilevanza regionale e le funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale finalizzate alla tempestiva adozione e attuazione del nuovo Programma Operativo e del piano di rientro dai disavanzi sanitari di cui al comma 1. Il Commissario esercita tutti i poteri di gestione necessari per conseguire l'obiettivo del riequilibrio finanziario economico e contabile del Servizio sanitario regionale.
  3. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo.
  4. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è affiancato da un sub commissario di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.
  5. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di 5 unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di 8 unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 651.808 per l'anno 2021 e di euro 1.077.718 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 335.681 per l'anno 2021 e a euro 555.025 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione e del programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  7. Il Commissario ad acta informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, che può formulare al riguardo proposte non vincolanti. Informa altresì mensilmente la medesima conferenza dei sindaci, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di attuazione del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19. La conferenza dei sindaci può formulare proposte non vincolanti con riferimento alle attività volte a integrare la strategia di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.
  8. La Regione Molise mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi compiti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In caso di ritardo o di inerzia della Regione, il Commissario ad acta individua con proprio decreto le risorse umane e strumentali necessarie all'attuazione delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso il Commissario si avvale direttamente del supporto del Dirigente generale e dei dirigenti degli uffici della Direzione generale della salute della Regione Molise cui può impartire ordini e direttive necessari all'attuazione del programma operativo vigente, del piano di rientro e di ogni ulteriore intervento previsto dal presente articolo.