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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.012.  nelle commissioni riunite XI-XII in sede referente riferita al C. 2945

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2021  [ apri ]
2.012.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero contributivo nuove iscrizioni imprenditoria agricola)

  1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle iscrizioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».