Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure di contenimento sono applicate nelle regioni in base alla corrispondente zona di rischio ad esse attribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.